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1. Può essere espulso il socio che abbia gravemente violato le norme ed i principi contenuti negli scopi e nelle finalità dello statuto dell'Associazione o arreccato danno a ciò che l'Associazione considera bene comune del popolo giuliano, istriano, fiumano e dalmato. 2. Può essere sospeso il socio che abbia commesso un atto censurabile ma non talmente grave da rientrare nel comma 1 del presente articolo o che sia stato diffidato più di una volta. 3. Può essere diffidato il socio che arreca danno all'attività associativa, già deliberata dagli organi centrali o periferici. 4. Dette sanzioni sono comminate dal Comitato Centrale a maggioranza dei 2/3 dei componenti. Contro di esse l'interessato ha facoltà di presentare ricorso alla successiva Assemblea Generale.
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