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1. Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione stessa dovranno essere decisi da almeno due terzi dell'Assemblea Generale dei soci aventi diritto al voto. Non raggiungendosi il quorum, dovrà essere convocata una seconda Assemblea quanto prima che potrà decidere, a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti. 2. L'eventuale patrimonio risultante all'atto dello scioglimento del Movimento sarà devoluto ad enti pubblici o privati che operano anche per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione stessa.
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