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Assemblea Generale

1. E' convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria e pił volte in via straordinaria, se ritenuto dal Presidente, o se richiesta da pił del 50% dei componenti del Comitato Generale, o dal 20% dei soci.
2. La convocazione avviene per lettera che deve essere inviata ai soci almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
3. Ogni due anni elegge a scrutinio segreto il Presidente, il o i vice-Presidenti e gli altri dirigenti del Comitato Generale.
4. Approva il bilancio consultivo e di previsione ed approva, modifica o censura le linee d'azione e l'attivitą generale proposta dal Presidente.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono sempre prese a maggioranza: in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% pił uno, degli associati ed io seconda convocazione, che potrą aver luogo dopo mezz'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 15.

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