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1. E' l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici dirigenti. Il numero viene stabilito dall'Assemblea Generale riunita per la sua elezione. 2. Elegge nel proprio seno il Tesoriere, con elezioni e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 3. Nessuno potrà ricoprire alcuna carica se non in regola con il versamento delle quote sociali. 4. Viene eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica due anni, salvo il caso in cui si dimetta, decada o venga sfiduciato oltre il 50% dei componenti; in questa evenienza il Presidente convoca entro due mesi l'Assemblea per il rinnovo delle cariche. 5. Nomina i Delegati provinciali ed i Delegati regionali, nel caso in cui non vi provvedano i Delegati provinciali, tramite elezioni svolte in regione. 6. Le riunioni sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti eletti. 7. Il Comitato Generale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno. 8. Ciascun dirigente del Comitato Generale può singolarmente essere dichiarato decaduto dal medesimo Comitato Generale per mozione di sfiducia presentata da oltre il 50% dei componenti del Comitato stesso, o per mozione di sfiducia presentata dal 20% dei soci e votata favorevolmente dalla maggioranza dei componenti dell'Assemblea Generale o per aver disertato, salvo il caso di gravi ecomprovati motivi, la metà delle riunioni svolte nel corso dell'anno in seno al Comitato Generale, venendo, in questo caso, sostituito.
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